Art. 34 CPC dal 2024

Art. 34 Diritto del lavoro
1 Per le azioni in materia di diritto del lavoro è competente il giudice del domicilio o della sede del convenuto o il giudice del luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente il lavoro.
2 Per le azioni fondate sulla legge del 6 ottobre 1989 (1) sul collocamento, proposte da una persona in cerca di impiego o da un lavoratore, oltre al giudice di cui al capoverso 1 è competente anche il giudice del luogo del domicilio d’affari del collocatore o del prestatore con cui è stato concluso il contratto.
(1) RS 823.11Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.