Art. 34 LDA dal 2023

Art. 34 (1) Pluralit di artisti interpreti
1 Se più persone hanno partecipato sul piano artistico all’esecuzione di un’opera, i diritti di protezione affini secondo le regole dell’articolo 7 spettano loro in comune.
2 Se gli artisti interpreti si esibiscono come gruppo, sotto un nome comune, il rappresentante designato dal gruppo è abilitato ad esercitare i diritti dei membri. Fintanto che il gruppo non ha designato un rappresentante, l’organizzatore, il produttore di supporti audio o audiovisivi o supporti di dati oppure l’organismo di diffusione possono esercitare tali diritti.
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4 Chi ha il diritto di utilizzare un’esibizione su supporti audiovisivi è considerato abilitato a permettere a terzi di renderla accessibile in modo che ognuno possa accedervi dal luogo e nel momento di sua scelta.
5 In mancanza di pertinenti disposizioni statutarie o contrattuali, i rapporti tra le persone abilitate ad esercitare i diritti secondo i capoversi 2 e 4 e gli artisti da esse rappresentati sono retti dalle norme sulla gestione d’affari senza mandato.
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.