Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (OR) Art. 34
Zusammenfassung der Rechtsnorm OR:
Il codice delle obbligazioni svizzero è un codice giuridico centrale del diritto civile svizzero che disciplina i rapporti giuridici tra privati. Comprende cinque libri che trattano diversi aspetti del diritto contrattuale, del Diritto delle obbligazioni e del Diritto delle proprietà, tra cui L'origine, il contenuto e la risoluzione dei contratti, nonché la responsabilità per violazione del contratto e illeciti. Il codice delle obbligazioni è un Codice importante per L'Economia e la vita quotidiana in Svizzera, poiché costituisce la base di molti rapporti giuridici e contratti ed è in vigore dal 1912, adattandolo regolarmente agli sviluppi sociali ed economici.
Art. 34 OR dal 2025
Art. 34 Per negozio giuridico a. Limiti e revoca
1 La facoltà conferita per negozio giuridico può sempre essere limitata o revocata dal mandante, senza pregiudizio dei diritti derivanti da un altro rapporto giuridico esistente fra le parti, come contratto individuale di lavoro, contratto di società o mandato. (1)
2 La rinuncia preventiva del mandante a questo diritto è nulla.
3 Il mandante che ha fatto conoscere in termini espressi o con fatti concludenti le facoltà da lui conferite, non può opporre ai terzi di buona fede la revoca totale o parziale, ove non l’abbia loro parimente fatta conoscere.
(1) Nuovo testo giusta il n. II art. 1 n. 1 della LF del 25 giu. 1971, in vigore dal 1° gen. 1972 ([RU 1971 1461]; [FF 1968 II 177]). Vedi le disp. fin. e trans. tit. X, alla fine del presente Codice.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.