LPP Art. 34 - Ammontare delle prestazioni in casi speciali

Einleitung zur Rechtsnorm LPP:



Art. 34 LPP dal 2025

Art. 34 Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) drucken

Art. 34 Disposizioni comuni per le prestazioni Ammontare delle prestazioni in casi speciali

1 Il Consiglio federale disciplina il calcolo delle prestazioni in casi speciali, segnatamente se:

  • a. (1) l’anno d’assicurazione determinante secondo l’articolo 24 capoverso 4 è incompleto o, durante questo periodo, l’assicurato non fruiva della sua completa capacità di guadagno;
  • b. l’assicurato, allorché si verifica il nuovo evento assicurato, riceve già una rendita d’invalidità o ha già ricevuto una prestazione d’invalidità in virtù della presente legge.
  • 2 ... (2)

    (1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).
    (2) Abrogato dall’all. n. 10 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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