Art. 34 LADI1 dal 2024

Art. 34 Calcolo dell’indennit per lavoro ridotto
1 L’indennit per lavoro ridotto ammonta all’80 per cento della perdita di guadagno computabile.
2 Determinante, fino al limite massimo valido per il calcolo dei contributi (art. 3), è il salario, convenuto contrattualmente, dell’ultimo periodo salariale prima dell’inizio del lavoro ridotto. Sono compresi le indennit per vacanze e gli assegni contrattuali periodici, purché non continuino ad essere versati durante il periodo di lavoro ridotto o non costituiscano indennit per inconvenienti connessi al lavoro. (1) È tenuto conto degli aumenti salariali, convenuti mediante contratto collettivo di lavoro e subentranti durante il periodo di lavoro ridotto.
3 Il Consiglio federale stabilisce le basi di calcolo nel caso di oscillazioni rilevanti del salario.
(1) Nuovo testo del per. 2 giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2125; FF 1989 III 325).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.