Art. 34 LPGA dal 2024

Art. 34 Sezione 2: Procedura in materia di assicurazioni sociali Parti
Sono considerate parti le persone i cui diritti o obblighi derivano dall’assicurazione sociale nonché le persone, le organizzazioni o le autorit che dispongono di un rimedio giuridico contro la decisione di un assicuratore o di un organo esecutivo dello stesso livello.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.