Art. 33a CCS dal 2022

Art. 33a 10. Applicazione della legge anteriore alle forme di pegno da essa previste (1)
1 Le rendite fondiarie nonché le cartelle ipotecarie emesse per serie rimangono iscritte nel registro fondiario.
2 Esse rimangono disciplinate dalle disposizioni della legge anteriore.
3 Il diritto cantonale può prevedere che le rendite fondiarie costituite in virtù del diritto federale o del diritto cantonale anteriore siano trasformate in forme di pegno secondo la legge nuova. Per gli importi di lieve entit , può essere inoltre prevista una responsabilit personale del proprietario del fondo costituito in pegno.
(1) Introdotto dal n. I 2 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.