Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) Art. 33a

Zusammenfassung der Rechtsnorm OETV:



Art. 33a OETV dal 2025

Art. 33a Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) drucken

Art. 33a (1) Rispetto delle scadenze

I Cantoni adottano i provvedimenti necessari a garantire il rispetto degli intervalli d’esame. In particolare, mettono a disposizione le risorse necessarie. In caso di necessità, possono delegare compiti a terzi che ne garantiscano l’esecuzione secondo le prescrizioni.

(1) Introdotto dalla cifra I dell’O del 21 gen. 2015, in vigore dal 1° feb. 2017 (RU 2015 465).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen? Hier geht es zur Registrierung.