Art. 339 CPP dal 2024

Art. 339 Sezione 2: Inizio del dibattimento Apertura; questioni pregiudiziali e incidentali
1 Chi dirige il procedimento apre il dibattimento, rende nota la composizione dell’autorit giudicante e accerta che le persone citate a comparire siano presenti.
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3 Il giudice decide senza indugio sulle questioni pregiudiziali dopo aver accordato alle parti presenti il diritto di essere sentite.
4 Le questioni incidentali sollevate dalle parti durante il dibattimento sono trattate dal giudice come questioni pregiudiziali.
5 Nell’ambito della trattazione delle questioni pregiudiziali o incidentali, il giudice può aggiornare in ogni tempo il dibattimento per completare o far completare dal pubblico ministero gli atti di causa o le prove.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.