Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (OR) Art. 335i
Zusammenfassung der Rechtsnorm OR:
Il codice delle obbligazioni svizzero è un codice giuridico centrale del diritto civile svizzero che disciplina i rapporti giuridici tra privati. Comprende cinque libri che trattano diversi aspetti del diritto contrattuale, del Diritto delle obbligazioni e del Diritto delle proprietà, tra cui L'origine, il contenuto e la risoluzione dei contratti, nonché la responsabilità per violazione del contratto e illeciti. Il codice delle obbligazioni è un Codice importante per L'Economia e la vita quotidiana in Svizzera, poiché costituisce la base di molti rapporti giuridici e contratti ed è in vigore dal 1912, adattandolo regolarmente agli sviluppi sociali ed economici.
Art. 335i OR dal 2025
Art. 335i Obbligo di negoziazione (1)
1 Il datore di lavoro è tenuto a condurre trattative con i lavoratori al fine di elaborare un piano sociale se:a. occupa abitualmente almeno 250 lavoratori; eb. intende licenziare almeno 30 lavoratori sull’arco di 30 giorni, per motivi non inerenti alla loro persona.
2 I licenziamenti differiti nel tempo, ma fondati sulla medesima decisione, sono sommati.
3 Il datore di lavoro intavola trattative:a. se ha aderito a un contratto collettivo di lavoro, con le associazioni dei lavoratori che l’hanno firmato;b. con i rappresentanti dei lavoratori; oc. direttamente con i lavoratori, se questi non hanno rappresentanti.
4 Le associazioni dei lavoratori, i rappresentanti dei lavoratori o i lavoratori stessi possono far capo a periti durante le trattative. I periti sono tenuti al segreto nei confronti di persone estranee all’azienda.
(1) Introdotto dall’all. della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 ([RU 2013 4111]; [FF 2010 5667]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.