Art. 335 CPC dal 2024

Art. 335 Esecuzione delle decisioni Campo d’applicazione
1 Le decisioni sono eseguite secondo le disposizioni del presente capitolo.
2 Se concernono pagamenti in denaro o la prestazione di garanzie, le decisioni sono eseguite secondo le disposizioni della LEF (1) .
3 Il riconoscimento, la dichiarazione di esecutivit e l’esecuzione di decisioni straniere sono regolati dal presente capitolo, eccetto che un trattato internazionale o la LDIP (2) dispongano altrimenti.
(1) RS 281.1(2) RS 291
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.