Art. 335 CPP dal 2024

Art. 335 Sezione 1: Autorit giudicante e partecipanti al procedimento Composizione dell’autorit giudicante
1 Durante l’intero dibattimento l’autorit giudicante si riunisce nella composizione prevista dalla legge e in presenza di un cancelliere.
2 Il dibattimento sospeso perché un membro dell’autorit giudicante non è più in grado di parteciparvi è ripreso dall’inizio, salvo che le parti vi rinuncino.
3 Chi dirige il procedimento può disporre che un membro supplente assista sin dall’inizio alle udienze per sostituire se del caso un membro dell’autorit giudicante.
4 Se il giudizio concerne reati contro l’integrit sessuale, la vittima può esigere che l’autorit giudicante sia composta di almeno una persona del suo stesso sesso. Dinanzi al giudice unico si può derogare alla presente disposizione se sono coinvolte vittime di entrambi i sessi.
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