Art. 334 CPC dal 2023

Art. 334 Capitolo 4: Interpretazione e rettifica
1 Se il dispositivo è poco chiaro, ambiguo o incompleto oppure in contraddizione con i considerandi, il giudice, su domanda di una parte o d’ufficio, interpreta o rettifica la decisione. Nella domanda devono essere indicati i punti contestati e le modifiche auspicate.
2 Gli articoli 330 e 331 si applicano per analogia. Se la rettifica concerne errori di scrittura o di calcolo il giudice può rinunciare a interpellare le parti.
3 La decisione sulla domanda di interpretazione o di rettifica è impugnabile mediante reclamo.
4 La decisione interpretata o rettificata è notificata alle parti.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.