Art. 332 CPP dal 2023

Art. 332 Udienze preliminari
1 Chi dirige il procedimento può citare le parti a comparire a un’udienza preliminare al fine di regolare le questioni organizzative.
2 Chi dirige il procedimento può altresì citare le parti a comparire a udienze di conciliazione conformemente all’articolo 316.
3 Se non è verosimilmente possibile assumere una prova nel dibattimento, chi dirige il procedimento può assumerla anticipatamente, affidare tale compito a una delegazione dell’autorit giudicante o, nei casi urgenti, al pubblico ministero oppure far assumere la prova mediante assistenza giudiziaria. Alle parti è data l’opportunit di partecipare a siffatte assunzioni di prove.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.