Art. 330 CPP dal 2024

Art. 330 Preparazione del dibattimento
1 Se si deve entrare nel merito dell’accusa, chi dirige il procedimento prende senza indugio le disposizioni necessarie per il dibattimento.
2 In caso di autorit giudicante collegiale, chi dirige il procedimento fa circolare gli atti.
3 Chi dirige il procedimento informa la vittima sui suoi diritti, sempre che non lo abbiano gi fatto le autorit di perseguimento penale; l’articolo 305 è applicabile per analogia.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.