Art. 33 PA dal 2022

Art. 33 V. Offerta di prove
1 L’autorit ammette le prove offerte dalla parte se paiano idonee a chiarire i fatti.
2 Se la loro assunzione implichi una spesa relativamente elevata, che andrebbe a carico della parte ove fosse soccombente, l’autorit può subordinarla alla condizione che la parte anticipi, entro un termine, le spese che possono essere ragionevolmente pretese da essa; la parte indigente ne è dispensata.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.