Art. 33 REDD dal 2022

Art. 33 Pubblicit dei documenti
1. Tutti i documenti depositati in cancelleria dalle parti o da terzi intervenienti e relativi a un ricorso, ad eccezione di quelli presentati nell’ambito di trattative volte a raggiungere una composizione amichevole come previsto nell’articolo 62 del presente regolamento, sono accessibili al pubblico, secondo le modalit pratiche stabilite dal cancelliere, sempre che il presidente della Camera non decida diversamente per le ragioni indicate nel paragrafo 2 del presente articolo, sia d’ufficio sia su istanza di una parte o d’ogni altra persona interessata.2. L’accesso del pubblico a un documento o a parte di esso può essere vietato nell’interesse della morale, dell’ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una societ democratica quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della sfera privata delle parti o di altre persone interessate oppure, nella misura ritenuta strettamente necessaria dal presidente della Camera, quando, in circostanze speciali, la pubblicit potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia.3. Ogni richiesta di riservatezza formulata conformemente al paragrafo 1 deve essere motivata e deve indicare se concerne tutti i documenti o soltanto parte di essi.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.