Art. 33 LCStr dal 2024

Art. 33 Doveri verso i pedoni
1 Il conducente deve agevolare ai pedoni l’attraversamento della carreggiata. (1)
2 Avvicinandosi ai passaggi pedonali, il conducente deve circolare con particolare prudenza e, se necessario, fermarsi, dando la precedenza ai pedoni che vi transitano o che stanno accedendovi. (2)
3 Alle fermate dei servizi di trasporto pubblici, il conducente deve badare alle persone che salgono e scendono.
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1961, in vigore dal 1° gen. 1963 (RU 1962 1417; FF 1961 767).(2) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1961, in vigore dal 1° gen. 1963 (RU 1962 1417; FF 1961 767).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.