Art. 33 LAM dal 2024

Art. 33 Sezione 5: Integrazione Diritto alle prestazioni
1 Gli assicurati invalidi o direttamente minacciati da invalidit (art. 8 LPGA (1) ) hanno diritto ai provvedimenti d’integrazione necessari e adeguati per conservare o per migliorare la rimanente capacit al guadagno (art. 7 LPGA) o l’integrazione sociale. (2) I provvedimenti d’integrazione sono di regola eseguiti in Svizzera.
2 In caso di provvedimenti d’integrazione per conservare o migliorare la capacit al guadagno, occorre tener conto della durata complessiva di lavoro che ci si può attendere dall’assicurato.
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(1) RS 830.1(2) Nuovo testo giusta l’all. n. 13 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).
(3) Abrogato dall’all. n. 13 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.