Art. 33 LCart dal 2023

Art. 33 Procedura di esame
1 Qualora la Commissione della concorrenza decida l’esecuzione di un esame, la segreteria pubblica il contenuto essenziale della comunicazione della concentrazione e rende noto il termine entro il quale i terzi possono prendere posizione in merito alla concentrazione.
2 All’inizio dell’esame, la Commissione decide se la concentrazione può essere effettuata eccezionalmente a titolo provvisorio o se va mantenuta in sospeso.
3 La Commissione esegue l’esame entro quattro mesi sempreché non ne venga impedita da circostanze imputabili alle imprese partecipanti.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.