Art. 33 LStrl dal 2025

Art. 33 Permesso di dimora
1 Per soggiorni di oltre un anno è rilasciato un permesso di dimora.
2 Il permesso di dimora è rilasciato per un determinato scopo di soggiorno e può essere vincolato a ulteriori condizioni.
3 È di durata limitata e può essere prorogato se non vi sono motivi di revoca secondo l’articolo 62 capoverso 1 (1) .
4 In caso di rilascio e di proroga del permesso di dimora, la durata di validità del permesso è determinata prendendo in considerazione l’integrazione dello straniero. (2)
5 Il rilascio e la proroga del permesso di dimora possono essere vincolati alla conclusione di un accordo d’integrazione se, alla luce dei criteri di cui all’articolo 58a, vi è un bisogno d’integrazione particolare. (2)
(1) Nuovo rimando giusta la cifra IV n. 3 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 1249; FF 2012 4181). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.(2) (3)
(3) Introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2045, 2016 2471).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.