Art. 33 LAVS dal 2024

Art. 33 (1) (2) Rendita per superstiti
1 La rendita vedovile e per orfani è calcolata in base alla durata di contribuzione e al reddito annuo medio della persona deceduta, che è composto dal reddito non ripartito e dagli accrediti per compiti educativi o assistenziali. Rimane salvo il capoverso 2.
2 Se muoiono entrambi i genitori, ogni rendita per orfani è calcolata in base alla durata di contribuzione e al reddito annuo medio, determinato secondo i principi generali (art. 29quater segg.), di ciascuno dei genitori.
3 Se la persona assicurata muore prima di aver compiuto i 45 anni, al suo reddito medio dell’attivit lucrativa (3) per il calcolo della rendita per superstiti viene aggiunto un supplemento percentuale. Il Consiglio federale stabilisce i tassi corrispondenti in base all’et dell’assicurato al momento del decesso.
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).(2) Vedi anche le disp. fin della mod. del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS) alla fine del presente testo.
(3) Rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF [art. 33 LRC – RU 1974 1051].
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.