Art. 32a LDP dal 2022

Art. 32a (1) Annullamento di candidature
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2 I Cantoni interessati e la Cancelleria federale si comunicano immediatamente quali candidature sono state dichiarate nulle.
3 Per quanto possibile, i nomi delle persone la cui candidatura è stata dichiarata nulla sono stralciati dalle liste prima che queste ultime siano pubblicate.
4 L’annullamento di una candidatura che figura su liste gi pubblicate è pubblicato immediatamente in forma elettronica e nel Foglio ufficiale di tutti i Cantoni interessati, nonché nel Foglio federale, con l’indicazione dei motivi dell’annullamento.
(1) Introdotto dal n. I della LF del 26 set. 2014 (Elezione del Consiglio nazionale), in vigore dal 1° nov. 2015 (RU 2015 543; FF 2013 7909).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.