OLL1 Art. 32a - Supplemento salariale e riposo compensativo in caso di lavoro domenicale e nei giorni festivi

Einleitung zur Rechtsnorm OLL1:



Art. 32a OLL1 dal 2023

Art. 32a Ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro (OLL1) drucken

Art. 32a (1) Supplemento salariale e riposo compensativo in caso di lavoro domenicale e nei giorni festivi

(art. 19 cpv. 3 LL)

1 Svolge lavoro domenicale temporaneo il lavoratore che, in un anno civile, lavora fino a sei domeniche, compresi i giorni festivi legali.

2 Il lavoro domenicale è considerato regolare o periodico quando il volume temporale dello stesso supera la condizione di cui al capoverso 1.

3 Se soltanto nel corso di un anno civile e contro ogni aspettativa risulta che un lavoratore deve svolgere lavoro domenicale per più di sei domeniche, compresi i giorni festivi legali, il supplemento salariale del 50 per cento per le prime sei domeniche, compresi i giorni festivi legali, rimane dovuto.

(1) Introdotto dal n. I dell’O del 18 set. 2020, in vigore dal 1° nov. 2020 (RU 2020 4135).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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