Art. 32a OLL1 dal 2023

Art. 32a (1) Supplemento salariale e riposo compensativo in caso di lavoro domenicale e nei giorni festivi
(art. 19 cpv. 3 LL)
1 Svolge lavoro domenicale temporaneo il lavoratore che, in un anno civile, lavora fino a sei domeniche, compresi i giorni festivi legali.
2 Il lavoro domenicale è considerato regolare o periodico quando il volume temporale dello stesso supera la condizione di cui al capoverso 1.
3 Se soltanto nel corso di un anno civile e contro ogni aspettativa risulta che un lavoratore deve svolgere lavoro domenicale per più di sei domeniche, compresi i giorni festivi legali, il supplemento salariale del 50 per cento per le prime sei domeniche, compresi i giorni festivi legali, rimane dovuto.
(1) Introdotto dal n. I dell’O del 18 set. 2020, in vigore dal 1° nov. 2020 (RU 2020 4135).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.