LEF Art. 327 -

Einleitung zur Rechtsnorm LEF:



Art. 327 LEF dal 2025

Art. 327 Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) drucken

Art. 327 Importo
scoperto in caso di credito garantito da pegno

1 I creditori pignoratizi i cui pegni sono già stati realizzati al momento del deposito dello stato di riparto provvisorio partecipano al riparto provvisorio per l’importo effettivamente scoperto. Questo importo è determinato dai liquidatori, la cui decisione può essere impugnata soltanto mediante ricorso conformemente all’articolo 326.

2 Se il pegno non è ancora stato realizzato al momento del deposito dello stato di riparto provvisorio, il creditore pignoratizio parteciperà alla distribuzione per l’importo presumibilmente scoperto, a stima del commissario. Se dimostra che il ricavo della realizzazione del pegno è rimasto inferiore a questa stima, il creditore pignoratizio avrà diritto al dividendo e agli acconti corrispondenti.

3 Se il ricavo della realizzazione del pegno e i dividendi provvisori già riscossi superano l’ammontare del credito, il creditore dovrà restituire l’eccedenza.


Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen? Hier geht es zur Registrierung.