Art. 324 CCS dal 2024

Art. 324 I. Misure opportune (1)
1 Se la diligente amministrazione non è sufficientemente garantita, l’autorit di protezione dei minori ordina le misure opportune per la protezione della sostanza del figlio.
2 Essa può segnatamente dare istruzioni per l’amministrazione e, se i rapporti e i rendiconti periodici non bastano, ordinare il deposito o la prestazione di garanzie.
3 Le disposizioni sulla protezione del figlio s’applicano per analogia alla procedura e alla competenza.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.