Art. 322 CPS dal 2024

Art. 322 Violazione dell’obbligo d’informare dei mass media (1)
1 Le imprese dei mezzi di comunicazione sociale sono obbligate a rendere note a ogni persona, su domanda, senza indugio e per scritto la propria sede nonché l’identit del responsabile (art. 28 cpv. 2 e 3). (2)
2 Giornali e riviste devono inoltre indicare nell’impressum la sede dell’impresa, le partecipazioni rilevanti in altre imprese nonché il nome del redattore responsabile. Se un redattore è responsabile soltanto di una parte del giornale o della rivista, deve essere indicato come tale. Per ogni parte di tale giornale o rivista si deve indicare un redattore responsabile.
3 In caso di violazione delle prescrizioni del presente articolo il direttore dell’impresa è punito con la multa. Vi è violazione anche quando un’interposta persona è indicata come responsabile della pubblicazione (art. 28 cpv. 2 e 3). (3)
(1) Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345).testo giusta il n. I della LF del 10 ott. 1997, in vigore dal 1° apr. 1998 (RU 1998 852; FF 1996 IV 449).(2) Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 2 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
(3) Nuovo testo del per. giusta il n. II 2 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.