Art. 32 LAM dal 2024

Art. 32 Indennit agli indipendenti
1 Se, a causa della struttura della sua azienda, durante il periodo dell’incapacit al lavoro il lavoratore indipendente subisce un danno complementare dovuto alle spese correnti fisse d’esercizio, il danno dev’essere adeguatamente risarcito qualora sia inevitabile nonostante una gestione accurata.
2 All’indipendente, che a causa di un’affezione, non può mantenere l’azienda con l’indennit giornaliera ed eventuali prestazioni di cui al capoverso 1, possono essere corrisposte indennit complementari.
3 In casi particolari, le indennit giusta i capoversi 1 e 2 non devono congiuntamente superare il doppio dell’importo del guadagno annuo massimo assicurato (art. 28 cpv. 4). Le prestazioni previste nel capoverso 2 possono essere accordate soltanto se l’assicurato ha preso ogni provvedimento da lui ragionevolmente esigibile per mantenere l’azienda e se è presumibile che potr proseguire l’attivit con mezzi propri entro un lasso di tempo adeguato.
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