Art. 32 LDIP dal 2025

Art. 32 Iscrizione nei registri dello stato civile
1 La decisione o il documento stranieri concernenti lo stato civile sono iscritti nei registri dello stato civile se così dispone l’autorità cantonale di vigilanza.
2 L’iscrizione è autorizzata se sono adempiute le condizioni di cui agli articoli 25 a 27.
3 Se non è certo che nello Stato estero del giudizio siano stati sufficientemente rispettati i diritti procedurali delle parti, gli interessati devono essere sentiti prima dell’iscrizione.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.