Art. 32 LPGA dal 2024

Art. 32 Assistenza giudiziaria e amministrativa
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2 Alle stesse condizioni gli organi delle singole assicurazioni sociali si prestano reciprocamente assistenza.
3 Gli organi di cui all’articolo 75a si comunicano reciprocamente i dati necessari per l’adempimento dei loro compiti secondo l’allegato II dell’Accordo del 21 giugno 1999 (3) tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunit europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone) e secondo altre convenzioni internazionali in materia di sicurezza sociale. (4)
(1) Correzione della Commissione di redazione dell’AF del 3 nov. 2021, pubblicata il 10 nov. 2021 (RU 2021 658).(2) Introdotto dall’all. n. 1 della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).
(3) RS 0.142.112.681
(4) Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5137; FF 2018 1303).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.