LStrl Art. 32 - Permesso di soggiorno di breve durata

Einleitung zur Rechtsnorm LStrl:



Art. 32 LStrl dal 2025

Art. 32 Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrl) drucken

Art. 32 Regolamentazione del soggiorno Permesso di soggiorno di breve durata

1 Per soggiorni di un anno al massimo è rilasciato un permesso di breve durata.

2 Esso è rilasciato per un determinato scopo di soggiorno e può essere vincolato a ulteriori condizioni.

3 Può essere prorogato fino a due anni. Il cambiamento d’impiego è possibile solo per motivi gravi.

4 Un nuovo permesso di breve durata può essere rilasciato solo dopo un’adeguata interruzione del soggiorno in Svizzera.


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