Art. 315a CCS dal 2025

Art. 315a Nella procedura matrimoniale
1 Se è chiamato a decidere sulle relazioni personali dei genitori con i figli, il giudice competente per il divorzio o la tutela dell’unione coniugale prende anche le misure necessarie per proteggere il figlio e ne affida l’esecuzione all’autorità di protezione dei minori. (2)
2 Il giudice può anche adeguare alle nuove circostanze le misure di protezione del figlio che sono già state prese.
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(2) (3)
(3) Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).
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