CCS Art. 314d -

Einleitung zur Rechtsnorm CCS:



Art. 314d CCS dal 2022

Art. 314d Codice civile svizzero (CCS) drucken

Art. 314d 6. Obblighi di avviso (1)

1 Salvo che siano vincolate dal segreto professionale secondo il Codice penale (2) , le seguenti persone sono tenute ad avvisare l’autorit di protezione dei minori se vi sono indizi concreti che l’integrit fisica, psichica o sessuale di un minorenne è minacciata ed esse non possono rimediarvi nell’ambito della loro attivit :

  • 1. i professionisti dei settori della medicina, della psicologia, delle cure, dell’accudimento, dell’educazione, della formazione, della consulenza sociale, della religione e dello sport che nella loro attivit professionale sono regolarmente in contatto con minorenni;
  • 2. le persone che apprendono nello svolgimento di un’attivit ufficiale che un minorenne versa in tali condizioni.
  • 2 Adempie l’obbligo di avviso pure chi avvisa il proprio superiore.

    3 I Cantoni possono prevedere ulteriori obblighi di avviso.

    (1) Introdotto dal n. I della LF del 15 dic. 2017 (Protezione dei minorenni), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 2947; FF 2015 2751).
    (2) RS 311.0

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

    Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen? Hier geht es zur Registrierung.