Art. 311 CPS dal 2024

Art. 311 Ammutinamento di detenuti
1. I detenuti o le persone collocate in uno stabilimento per decisione dell’autorit , che si assembranoper aggredire di concerto i funzionari dello stabilimento od altre persone incaricate della sorveglianza,per costringere con violenza o con minaccia di violenza i funzionari dello stabilimento od altre persone incaricate della sorveglianza a fare o ad omettere un atto,per evadere violentemente,sono puniti con una pena detentiva da un mese a tre anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere. (1) 2. I compartecipi che hanno commesso atti di violenza contro le per-sone o le cose sono puniti con una pena detentiva da tre mesi a cinque anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 90 aliquote giornaliere. (2)
(1) Nuovo testo del quinto comma giusta il n. I 1 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345).(2) Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345).
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