Art. 31 LDP dal 2022

Art. 31 (1) Congiunzione di liste
1 Due o più liste possono essere congiunte per dichiarazione concorde dei firmatari o dei loro rappresentanti entro il termine per la modifica (art. 29 cpv. 4). Fra le congiunzioni di liste, solo le sotto-congiunzioni sono autorizzate.
2 Le congiunzioni e sotto-congiunzioni devono essere indicate sulle liste.
3 Le dichiarazioni di congiunzione e sotto-congiunzione di liste non possono essere revocate.
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414; FF 1993 III 309).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.