LDP Art. 31 - Congiunzione di liste

Einleitung zur Rechtsnorm LDP:



Art. 31 LDP dal 2022

Art. 31 Legge federale sui diritti politici (LDP) drucken

Art. 31 (1) Congiunzione di liste

1 Due o più liste possono essere congiunte per dichiarazione concorde dei firmatari o dei loro rappresentanti entro il termine per la modifica (art. 29 cpv. 4). Fra le congiunzioni di liste, solo le sotto-congiunzioni sono autorizzate.

1bis Sono autorizzate soltanto le sotto-congiunzioni tra le liste con denominazione uguale, differenziate unicamente da aggiunte intese a specificare il sesso, l’appartenenza di un gruppo, la regione o l’et dei candidati.

2 Le congiunzioni e sotto-congiunzioni devono essere indicate sulle liste.

3 Le dichiarazioni di congiunzione e sotto-congiunzione di liste non possono essere revocate.

(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414; FF 1993 III 309).

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