Art. 31 LADI1 dal 2024
Art. 31 Capitolo 3: Indennit per lavoro ridotto Presupposti del diritto
1 I lavoratori, il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è integralmente sospeso, hanno diritto a un’indennit per lavoro ridotto se:a. (1) sono soggetti all’obbligo di contribuzione all’assicurazione contro la disoccupazione o non hanno ancora raggiunto l’et minima per l’obbligo di contribuzione nell’AVS;b. la perdita di lavoro è computabile (art. 32);c. il rapporto di lavoro non è stato disdetto;d. la perdita di lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del lavoro potranno essere conservati i loro posti di lavoro.
1bis Per verificare i presupposti del diritto di cui al capoverso 1 lettera d, in casi eccezionali può essere effettuata un’analisi aziendale a carico del fondo di compensazione. (2)
2 Il Consiglio federale può emanare disposizioni derogatorie sull’indennit per lavoro ridotto:a. per i lavoratori a domicilio;b. per i lavoratori il cui tempo di lavoro è variabile entro limiti stabiliti per contratto. (1)
3 Non hanno diritto all’indennit per lavoro ridotto:a. i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo di lavoro non è sufficientemente controllabile;b. il coniuge del datore di lavoro occupato nell’azienda di quest’ultimo;c. le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell’azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell’azienda.
(1) (3)
(2) Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 ([RU 2003 1728]; [FF 2001 1967]).
(3) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 ([RU 1991 2125]; [FF 1989 III 325]).
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