Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) Art. 30g

Zusammenfassung der Rechtsnorm LPP:



Art. 30g LPP dal 2025

Art. 30g Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) drucken

Art. 30g (1) Disposizioni d’esecuzione

Il Consiglio federale determina:

  • a. gli scopi d’impiego ammessi e il concetto di «proprietà di un’abitazione ad uso proprio» (art. 30c cpv. 1);
  • b. le condizioni che devono essere soddisfatte per l’acquisto di quote di partecipazione ad una cooperativa di costruzione di abitazioni o di partecipazioni analoghe (art. 30c cpv. 3);
  • c. l’importo minimo del prelievo (art. 30c cpv. 1);
  • d. le modalità della costituzione in pegno, del prelievo anticipato, del rimborso e della garanzia dello scopo di previdenza (art. 30b–30e);
  • e. l’obbligo degli istituti di previdenza, in caso di costituzione in pegno o di prelievo anticipato, d’informare gli assicurati circa le conseguenze sulle loro prestazioni di previdenza, la possibilità di un’assicurazione complementare per i rischi di decesso o d’invalidità e le conseguenze fiscali.
  • (1) Originario art. 30f.

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