Art. 30a LPP dal 2025

Art. 30a Promozione della proprietà d’abitazioni Definizione
Per istituto di previdenza ai sensi della presente sezione s’intende l’istituto che è iscritto nel registro della previdenza professionale o che assicura sotto un’altra forma la protezione previdenziale giusta l’articolo 1 della LFLP (1) nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità.
(1) RS 831.42Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.