LPP Art. 30a - Definizione

Einleitung zur Rechtsnorm LPP:



Art. 30a LPP dal 2025

Art. 30a Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) drucken

Art. 30a Promozione della proprietà d’abitazioni Definizione

Per istituto di previdenza ai sensi della presente sezione s’intende l’istituto che è iscritto nel registro della previdenza professionale o che assicura sotto un’altra forma la protezione previdenziale giusta l’articolo 1 della LFLP (1) nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità.

(1) RS 831.42

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