Art. 304 LEF dal 2024

Art. 304
1 Prima della scadenza della moratoria, il commissario sottopone al giudice del concordato tutti gli atti. Nella sua relazione, egli riferisce sulle adesioni gi ricevute e raccomanda l’omologazione o il rigetto del concordato.
2 Il giudice del concordato pronuncia a breve termine.
3 Il giorno e il luogo dell’udienza sono comunicati mediante pubblico avviso, con l’avvertenza che i creditori potranno farvi valere le loro opposizioni al concordato.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.