REDD Art. 30 - Comunione di interessi

Einleitung zur Rechtsnorm REDD:



Art. 30 REDD dal 2022

Art. 30 Regolamento della Corte europea dei diritti dell’uomo (REDD) drucken

Art. 30 Comunione di interessi

1. Se due o più Parti contraenti ricorrenti o convenute hanno un interesse comune, il presidente della Camera può invitarle ad accordarsi per designare, quale giudice della comunione di interessi, uno solo dei giudici eletti a loro titolo, il quale sar chiamato di diritto a partecipare; in mancanza d’accordo, egli estrae a sorte tra i giudici proposti quello che parteciper in qualit di giudice della comunione di interessi.2. Il presidente della Camera può decidere di invitare le Parti contraenti interessate a procedere alla designazione prevista nel paragrafo 1 del presente articolo soltanto dopo che il ricorso sia stato portato a conoscenza delle Parti contraenti convenute conformemente all’articolo 54 paragrafo 2 del presente regolamento.3. In caso di contestazione sull’esistenza di una comunione di interessi o su ogni altra questione connessa, decide la Camera, all’occorrenza dopo aver raccolto le osservazioni scritte delle Parti contraenti interessate.


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