Art. 30 LEF dal 2024

Art. 30 Procedimenti esecutivi speciali (1)
1 La presente legge non si applica all’esecuzione nei confronti di Cantoni, Distretti e Comuni, in quanto la materia sia disciplinata da norme speciali federali o cantonali.
2 Sono inoltre salve le disposizioni di altre leggi federali che prevedono procedure esecutive speciali.
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.