Art. 30 LAMaI dal 2025

Art. 30 (1) Interruzione non punibile della gravidanza
In caso d’interruzione non punibile della gravidanza ai sensi dell’articolo 119 del Codice penale (2) , l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie assume gli stessi costi delle prestazioni in caso di malattia.
(1) Nuovo testo giusta il n. II della LF del 23 mar. 2001 (Interruzione della gravidanza), in vigore dal 1° ott. 2002 (RU 2002 2989; FF 1998 2361 4285).(2) RS 311.0
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.