Art. 30 CCS dal 2024

Art. 30 Procedura giudiziaria
1 Nelle cause giudiziarie ognuno ha diritto d’essere giudicato da un tribunale fondato sulla legge, competente nel merito, indipendente e imparziale. I tribunali d’eccezione sono vietati.
2 Nelle azioni civili il convenuto ha diritto che la causa sia giudicata dal tribunale del suo domicilio. La legge può prevedere un altro foro.
3 L’udienza e la pronuncia della sentenza sono pubbliche. La legge può prevedere eccezioni.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.