Legge sul lavoro (LL) Art. 30

Zusammenfassung der Rechtsnorm LL:



Art. 30 LL dal 2023

Art. 30 Legge sul lavoro (LL) drucken

Art. 30 Et minima

1 É vietato occupare giovani che non hanno ancora compiuto i 15 anni. Sono riservati i capoversi 2 e 3.

2 L’ordinanza determina per quali categorie di aziende o di lavoratori e a quali condizioni:

  • a. giovani di oltre 13 anni possono essere incaricati di eseguire commissioni e lavori leggeri;
  • b. giovani minori di 15 anni possono essere occupati in occasione di manifestazioni culturali, artistiche, sportive e pubblicitarie. (1)
  • 3 I Cantoni, ove l’obbligo scolastico cessa prima del compimento dei 15 anni, possono essere autorizzati per ordinanza a consentire, a determinate condizioni, derogazioni per i giovani prosciolti dall’obbligo scolastico che hanno compiuto i 14 anni.

    (1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1569; FF 1998 978).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

    Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen? Hier geht es zur Registrierung.

    Anwendung im Bundesverwaltungsgericht

    BVGELeitsatzSchlagwörter
    B-1967/2007ArbeitnehmerschutzArbeit; Tarbeit; Bewilligung; Betrieb; Arbeitnehmer; Bewilligungen; Dauernachtarbeit; Vorinstanz; Fleisch; Sonntag; Unentbehrlichkeit; Recht; Gesuch; Betriebe; Höchstarbeitszeit; Voraussetzung; Sonntags; Schicht; Feiertag; Voraussetzungen; Einverständnis; Konsumbedürfnis; Sonntagsarbeit; Untersuchung; Produkt