Art. 30 LStrl dal 2024
Art. 30 Deroghe alle condizioni d’ammissione
1 È possibile derogare alle condizioni d’ammissione (art. 18–29) al fine di:a. disciplinare l’attivit lucrativa degli stranieri ammessi in Svizzera nel quadro del ricongiungimento familiare, purché non sussista un diritto ad esercitare un’attivit lucrativa (art. 46);b. tenere conto dei casi personali particolarmente gravi o di importanti interessi pubblici;c. disciplinare il soggiorno dei minori affiliati;d. proteggere le persone particolarmente esposte al pericolo di sfruttamento nel contesto della loro attivit lucrativa;e. (1) disciplinare il soggiorno delle vittime e dei testimoni della tratta di esseri umani, nonché delle persone che collaborano con le autorit di perseguimento penale nell’ambito di un programma di protezione dei testimoni svizzero, estero o di un tribunale penale internazionale;f. consentire soggiorni nel quadro di programmi di aiuto e di sviluppo in materia di cooperazione economica e tecnica;g. (2) agevolare gli scambi internazionali nel settore economico, scientifico e culturale, nonché la formazione professionale e la formazione professionale continua;h. semplificare il trasferimento, per motivi aziendali, di quadri superiori e specialisti indispensabili in imprese che operano su scala internazionale;i. (3) …j. (2) consentire soggiorni di formazione continua in Svizzera a impiegati alla pari collocati da un’organizzazione riconosciuta;k. agevolare la riammissione degli stranieri ex titolari di un permesso di dimora o di domicilio;l. disciplinare l’attivit lucrativa e la partecipazione a programmi occupazionali da parte di richiedenti l’asilo (art. 43 della L del 26 giu. 1998 (5) sull’asilo, LAsi), stranieri ammessi provvisoriamente (art. 85) e persone bisognose di protezione (art. 75 LAsi).
2 Il Consiglio federale stabilisce le condizioni generali e disciplina la procedura.
(1) Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 23 dic. 2011 sulla protezione extraprocessuale dei testimoni, in vigore dal 1° gen. 2013 ([RU 2012 6715]; [FF 2011 1]).
(2) (4)
(3) Abrogata dal n. I della LF del 18 giu. 2010 (Ammissione agevolata di stranieri con diploma universitario svizzero), con effetto dal 1° gen. 2011 ([RU 2010 5957]; [FF 2010 351 ][367]).
(4) Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 ([RU 2016 689]; [FF 2013 3085]).
(5) [RS 142.31]
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.