REDD Art. 3 - Giuramento o dichiarazione solenne

Einleitung zur Rechtsnorm REDD:



Art. 3 REDD dal 2022

Art. 3 Regolamento della Corte europea dei diritti dell’uomo (REDD) drucken

Art. 3 Giuramento o dichiarazione solenne

1. Prima di entrare in carica, ogni giudice eletto deve, nel corso della prima riunione della Corte plenaria alla quale assiste dopo la sua elezione o, in caso di necessit , davanti al presidente della Corte, prestare il giuramento o rendere la dichiarazione solenne che segue:

  • «Giuro» – o «Dichiaro solennemente» – «che eserciterò le mie funzioni con onest , indipendenza ed imparzialit e che osserverò il segreto delle deliberazioni».
  • 2. Il giuramento o la dichiarazione solenne sono verbalizzati.


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