LCaGi Art. 3 - Ufficio federale di giustizia

Einleitung zur Rechtsnorm LCaGi:



Art. 3 LCaGi dal 2025

Art. 3 Legge sul casellario giudiziale (LCaGi) drucken

Art. 3 Compiti delle autorità che gestiscono VOSTRA Ufficio federale di giustizia

1 L’Ufficio federale di giustizia è l’organo federale responsabile di VOSTRA. (1)

2 Il servizio dell’Ufficio federale di giustizia che gestisce il casellario giudiziale (Servizio del casellario giudiziale) ha i compiti seguenti:

  • a. coordina le attività delle autorità collegate;
  • b. concede e revoca ai singoli utenti i diritti di consultazione o iscrizione in linea dei dati;
  • c. tiene corsi per gli utenti delle autorità collegate;
  • d. aiuta gli utenti a risolvere problemi inerenti all’utilizzazione del sistema;
  • e. provvede affinché VOSTRA sia di facile utilizzazione e la sua funzionalità sia costantemente migliorata;
  • f. emana istruzioni concernenti la gestione e l’utilizzazione di VOSTRA, segnatamente un regolamento sul trattamento dei dati;
  • g. controlla, d’ufficio o su richiesta di una persona interessata, se i dati sono trattati conformemente alle prescrizioni e sono completi, esatti e aggiornati; a tal fine ha diritto di consultare i verbali previsti nella legislazione sulla protezione dei dati e i dati automaticamente verbalizzati di cui all’articolo 25;
  • h. rettifica le iscrizioni errate in VOSTRA o invita i servizi responsabili a rettificarle;
  • i. prende provvedimenti adeguati nei confronti degli utenti che violano le prescrizioni sul trattamento dei dati, rivolgendo loro un avvertimento, obbligandoli a frequentare un corso o revocando loro determinati diritti di consultazione o iscrizione in linea; informa inoltre il superiore gerarchico dell’utente e i competenti organi di protezione dei dati; se sospetta che sia stato commesso un reato, denuncia il caso alle autorità di perseguimento penale competenti;
  • j. iscrive in VOSTRA i dati seguenti:
  • 1. le sentenze originarie e decisioni successive aventi per oggetto un’interdizione di esercitare un’attività o un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate (art. 6 cpv. 3),
  • 2. i dati trasmessigli da autorità federali o estere (art. 6 cpv. 2 e 7 cpv. 1);
  • k. esegue controlli d’identità su richiesta delle autorità tenute a iscrivere dati (art. 10 cpv. 3 lett. b) o delle autorità che hanno diritto di consultarli (art. 10 cpv. 6);
  • l. chiede all’Ufficio centrale di compensazione di assegnare un numero AVS (2) secondo l’articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 1946 (3) sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti alle persone registrate in VOSTRA (art. 10 cpv. 4) e inserisce il numero AVS e i relativi dati identificativi in VOSTRA;
  • m. allestisce estratti del casellario giudiziale per le autorità federali non collegate, le autorità estere e i privati;
  • n. provvede affinché i dati di VOSTRA di cui agli articoli 58–64 siano automaticamente comunicati alle autorità competenti;
  • o. tratta le richieste di estratti di un casellario giudiziale estero presentate da autorità svizzere (art. 26 e 49);
  • p. comunica alle autorità competenti gli avvisi di recidiva e di controllo generati dal sistema.
  • (1) Nuovo testo giusta l’all. 2 n. 2 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939).
    (2) Espressione giusta l’all. n. 7 della LF del 18 dic. 2020 (Utilizzazione sistematica del numero AVS da parte delle autorità), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 758; FF 2019 6043). Di detta mod. è tenuto conto in tutte le disp. menzionate nella RU.
    (3) RS 831.10

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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