Art. 3 LPar dal 2020

Art. 3 Divieto di discriminazione
1 Nei rapporti di lavoro, uomini e donne non devono essere pregiudicati né direttamente né indirettamente a causa del loro sesso, segnatamente con riferimento allo stato civile, alla situazione familiare o a una gravidanza.
2 Il divieto si applica in particolare all’assunzione, all’attribuzione dei compiti, all’assetto delle condizioni di lavoro, alla retribuzione, alla formazione e alla formazione continua, alla promozione e al licenziamento. (1)
3 Non costituiscono una discriminazione adeguati provvedimenti per la realizzazione dell’uguaglianza effettiva.
(1) Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 689; FF 2013 3085).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.