Art. 3 LIFD dal 2024

Art. 3 Assoggettamento
1 Le persone fisiche sono assoggettate all’imposta in virtù della loro appartenenza personale quando hanno domicilio o dimora fiscale in Svizzera.
2 Una persona ha il domicilio fiscale in Svizzera quando vi risiede con l’intenzione di stabilirsi durevolmente o quando il diritto federale ivi le conferisce uno speciale domicilio legale.
3
4 Non ha domicilio o dimora fiscale chi, domiciliato all’estero, soggiorna in Svizzera unicamente per frequentare una scuola o per farsi curare in un istituto.
5 Le persone fisiche domiciliate all’estero ed ivi esonerate totalmente o parzialmente dalle imposte sul reddito in ragione della loro attivit per conto della Confederazione o di altre corporazioni o stabilimenti svizzeri di diritto pubblico sottostanno, in virtù dell’appartenenza personale, all’imposta nel proprio Comune d’origine. Il contribuente attinente di più Comuni è assoggettato all’imposta nel Comune di cui ha acquisito l’ultimo diritto di cittadinanza. Se non ha la cittadinanza svizzera, il contribuente è assoggettato all’imposta presso il domicilio o la sede del datore di lavoro. L’obbligo fiscale si estende anche al coniuge e ai figli ai sensi dell’articolo 9.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.