Art. 3 LADI1 dal 2024

Art. 3 (1) Calcolo dei contributi e aliquote di contribuzione
1 I contributi sono calcolati per ogni rapporto di lavoro sul salario determinante giusta la legislazione AVS.
2 2 L’aliquota di contribuzione ammonta al 2,2 per cento sino al guadagno massimo mensile assicurato determinante per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. (2)
3 I contributi sono a carico per met dei datori di lavoro e per met dei lavoratori. I lavoratori il cui datore di lavoro non è soggetto all’obbligo di pagare i contributi (art. 6 LAVS (3) ) pagano il contributo intero.
4 Qualora la durata dell’occupazione sia inferiore a un anno, l’importo annuo massimo del guadagno assicurato è calcolato proporzionalmente. Il Consiglio federale determina il tasso di conversione.
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).(2) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1167; FF 2008 6761).
(3) RS 831.10
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.